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Clausola “floor” nei contratti di mutuo: Corte d’Appello di Milano a favore del mutuatario

Notevole interesse sta suscitando una recentissima sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano in materia di clausola “floor” nei contratti di mutuo.

In un contratto di mutuo a tasso variabile una clausola di tipo “floor” è una clausola che prevede un limite inferiore al di sotto del quale gli interessi da corrispondere alla banca non possono scendere.

Tale clausola garantisce infatti che gli interessi insiti nella rata siano almeno pari al valore contenuto nella clausola “floor”, anche quando il parametro di calcolo degli interessi (in genere appunto l’Euribor), oltre all’eventuale spread, sia inferiore al valore del tasso di cui alla clausola floor.

Ad esempio, in un mutuo a tasso variabile indicizzato all’Euribor, il tasso iniziale potrebbe prevedere un tasso pari all’Euribor 3 mesi in vigore alla data di stipula del rapporto (ad esempio, 0,5%) oltre uno spread di 4 punti percentuali, quindi un tasso complessivo iniziale del 4,5%, con una clausola “floor” che prevede che in ogni caso il tasso di interesse minimo da corrispondere alla Banca sia del 4%.

Così operando, le Banche di fatto si assicurano una redditività minima nelle operazioni di mutuo, in previsione di un ribasso atteso dei tassi di interesse.

Tale clausola determina però un significativo squilibrio tra obblighi e diritti tra la banca e cliente.

Una parte della dottrina considerava tale clausola vessatoria e la giurisprudenza è intervenuta più volte per evidenziare le condizioni che devono essere presenti nel contratto affinchè la clausola possa definirsi legittima.

La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 2836 del 6 Settembre 2022, ha stabilito l’importante principio secondo il quale la clausola floor  “determina uno squilibrio giuridico e normativo, consentendo ad una sola parte (la Banca) di trarre pieno beneficio dalle variazioni a sé favorevoli dell’indice e di limitare il pregiudizio derivante dalle variazioni a sé sfavorevoli”.

La sentenza appellata ha quindi accolto la domanda volta ad inibire l’uso della clausola contestata.

Nel caso in esame, la clausola floor, inserita nei contratti di mutuo a tasso variabile, implica infatti che nel caso in cui il parametro di riferimento del tasso (Euribor) avesse assunto valore negativo, lo stesso sarebbe stato considerato pari a zero, con la conseguenza che il tasso globale (pari al parametro di riferimento sommato allo spread) non sarebbe mai stato inferiore allo spread medesimo concordato.

E’ evidente la portata innovativa di tale pronuncia, per di più proveniente da una Corte d’Appello (Milano) le cui sentenze hanno certamente un importante impatto “mediatico” tra gli addetti ai lavori.

Negli ultimi anni, infatti, a causa dei tassi Euribor negativi, sono stati numerosi i contratti di mutuo che presentavano tale clausola, che nella sostanza può danneggiare il cliente, nel caso (come poi si è effettivamente verificato) che i tassi Euribor siano stati prossimi allo zero o addirittura negativi.

Non è difficile immaginare che il contenzioso su tali contratti potrebbe subire un drastico aumento, sia per la materia in sè, che per la crisi generale economica che sta vivendo il nostro paese, che potrebbe portare ad  aumento delle richieste di risarcimento nei confronti delle Banche.

clausola floor, Euribor, Mutuo

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