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Leasing finanziario: niente più “penali” per estinzione anticipata in caso di inadempimento?

La Legge n. 124/2017 (cd. Legge per il mercato e la concorrenza) ha finalmente “ufficializzato” la definizione di “locazione finanziaria”, ovvero (come più frequentemente conosciuto), del leasing.
Fino ad oggi, infatti, nel nostro ordinamento (codice civile in primis) era di fatto assente una chiara definizione di leasing (o locazione finanziaria), strumento che è ormai comunemente utilizzato da aziende e privati da oltre 30 anni.

Il comma 137 dell’art. 1 della Legge n. 124/2017 dice che: “Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la Banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° Settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto.
Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo
”.

Fin qui, a parte la lieta novità di vedere finalmente scritta in una norma di legge la definizione di locazione finanziaria, nulla di stravolgente: sono concetti che Banche, aziende e addetti ai lavori conoscono bene (o almeno, dovrebbero…).

La novità a mio avviso più rilevante, che forse sta passando in secondo piano, riguarda quanto indicato nella legge in materia di grave inadempimento dell’utilizzatore: ovvero, il caso più comune, quando non vengono più pagati i canoni di leasing e si diventa quindi morosi.

La legge n. 124/2017 prevede che costituisce grave inadempimento il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali, anche non consecutivi per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi per gli altri contratti di locazione finanziaria.

Nel caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatore, il concedente (la Banca, per intenderci) ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita del bene, a valori di mercato, dedotte la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati, del prezzo per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto e dei canoni a scadere, solo in linea capitale.

Soffermiamoci su quest’ultimo aspetto: la Banca, in caso di inadempimento, ha diritto, oltre ai canoni scaduti e non pagati e al prezzo di riscatto, anche il totale dei canoni scadere, ma solo in linea capitale.

Ciò che è importante e interessante sottolineare al riguardo è che, quasi sempre, nei contratti è prevista una “penale” o comunque un importo a carico del cliente (utilizzatore del bene) in caso di estinzione anticipata, anche per inadempimento.

Normalmente, questo importo è calcolato “attualizzando”, cioè calcolando ad oggi sulla base di un tasso di interesse indicato nel contratto, gli importi dei canoni futuri a scadere previsti nel contratto, al momento della risoluzione.

Di solito, senza voler entrare troppo nei dettagli tecnici, il tasso di attualizzazione contrattuale in caso di inadempimento è inferiore rispetto al tasso contrattuale, circostanza che normalmente comporta per l’utilizzatore l’esborso di una somma maggiore rispetto al capitale residuo in essere al momento della risoluzione.

La legge n. 124/2017 rivoluziona e di fatto capovolge tale principio perché il concedente (la Banca), come detto, in caso di inadempimento ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita del bene, a valori di mercato, dedotte la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati, del prezzo per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto e dei canoni a scadere, ma solo in linea capitale.
In pratica, in caso di risoluzione il cliente dovrà corrispondere solo il capitale residuo (oltre agli eventuali canoni scaduti e non pagati e al prezzo di riscatto), ma non anche un maggiore importo a titolo di penale, come quasi sempre previsto nei contratti di leasing.
Da un lato, è quindi evidente che nei nuovi contratti di leasing finanziario, da ora in poi, non potrà più essere prevista, in linea generale, la presenza di una maggiorazione (penale) a carico del cliente in caso di risoluzione per inadempimento.

Resta poi tutto da vedere, con il passare del tempo, quale sarà l’impatto di tale nuova disposizione sui contratti di leasing in corso, risolti in caso di inadempimento del cliente e in relazione ai quali l’istituto di credito addebita la penale di risoluzione anticipata.

Tale clausola potrebbe infatti essere dichiarata nulla, alla luce di tali nuove disposizioni.

Senza contare le possibili e probabili implicazioni in tema di verifica del rispetto della normativa antiusura: di fatto il legislatore ha escluso per banche e intermediari finanziari la possibilità di applicare, in caso di inadempimento, una maggiorazione a carico dell’utilizzatore a titolo di penale.

Un corollario di ciò potrebbe comportare a tutti gli effetti l’inclusione di tale maggiorazione nei calcoli validi ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura di cui alla Legge n. 108/1996, circostanza ad oggi non del tutto pacifica in giurisprudenza e in dottrina.

La legge sull’usura prevede infatti espressamente di considerare tutte le remunerazioni, a qualsiasi titolo, collegate all’erogazione del credito.

Questa “penale” sembrerebbe a tutti gli effetti un importo collegato, comunque, all’erogazione del credito.
Ma si tratta però di un costo solo eventuale: cioè non è certo se il cliente lo pagherà.
Se ad esempio il leasing andrà fino alla sua naturale scadenza, questo importo non verrà mai corrisposto dal cliente.

L’ordinamento italiano però sanziona anche solo la semplice promessa di interessi usurai, e non solo la sua concreta applicazione.
Facciamo un esempio: supponiamo che il mio leasing abbia un tasso di interesse del 5% annuo e che il tasso soglia antiusura sia del 6%.
Il mio contratto, astrattamente, rispetta quindi le soglie di legge.

Ma supponiamo anche che vi sia una penale pari al 2%, che se applicata provoca un innalzamento del mio tasso complessivo che diventa, per esempio, del 7%.
In questo caso, considerando anche la penale, superiamo le soglie antiusura: 7% è maggiore del limite del 6%.
Allora si verifica usura!, direte voi….

Il problema è che il tasso soglia antiusura, rilevato dalla Banca d’Italia, per come è costruito non comprende le rilevazioni statistiche legate anche alla penale: per cui, confrontiamo un tasso di interesse del nostro leasing al 7% (con la penale) con un tasso soglia antiusura che non comprende al suo interno i costi per le penali….

Purtroppo in giurisprudenza e in dottrina non c’è uniformità sul punto, almeno per adesso.

Ma la Legge n. 124/2017, per quanto sopra esposto, potrebbe cambiare le carte in tavola e costituire un nuovo livello di discussione e di dibattito sul punto.

estinzione anticipata, Leasing, Legge 124/2017, penale

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