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Leasing: l’impatto delle “penali” dovute in caso di estinzione anticipata

In materia di leasing, quasi sempre nei contratti è prevista una “penale” o comunque un importo a carico del cliente (utilizzatore del bene) in caso di estinzione anticipata

Nella maggior parte dei contratti di leasing finanziario, quelli cioè nei quali è prevista la facoltà per l’utilizzatore di riscattare il bene al termine del periodo di locazione finanziaria, quasi sempre è previsto un importo a carico del cliente qualora voglia estinguere anticipatamente il contratto.
Normalmente, questo importo è calcolato “attualizzando”, cioè calcolando ad oggi sulla base di un tasso di interesse indicato nel contratto, gli importi dei canoni futuri a scadere previsti nel contratto, al momento della richiesta di estinzione anticipata.

Nella sostanza, questo importo rappresenta per l’Istituto di credito il “mancato guadagno” (interessi) che non verranno percepiti in futuro poiché il cliente desidera estinguere il rapporto prima della sua naturale scadenza.

Già questa circostanza denota una differenza sostanziale con i mutui ipotecari, nei quali (salvo casi specifici) non è in genere prevista la corresponsione di un importo a titolo di “penale” o “risarcimento” per la Banca in caso di estinzione anticipata.

Normalmente, in caso di mutuo ipotecario il cliente corrisponde un importo pari al debito residuo in linea capitale in essere al momento dell’estinzione del rapporto, oltre le eventuali spese di estinzione.

Nel leasing finanziario, in particolare quello immobiliare, ciò non accade quasi mai, perché è appunto prevista una “penale” in caso di estinzione anticipata.
Ma cosa comporta la presenza di questa clausola?

In primo luogo, rappresenta a tutti gli effetti un maggior onere a carico del cliente che voglia estinguere anticipatamente il rapporto, rispetto al caso del mutuo ipotecario (dove in genere come abbiamo detto non è prevista questa penale).
Senza addentrarci troppo nei meccanismi di calcolo, il procedimento di quantificazione della penale nel leasing finanziario prevede un importo da corrispondere superiore rispetto al debito in linea capitale residuo al momento dell’estinzione.

Questo perché appunto l’istituto di Credito vuole essere compensato dei minori ricavi (per interessi) che non percepirà poiché il cliente estingue il rapporto.
Ma il vero tema, giuridico e sostanziale, riguarda il trattamento di questa “penale” ai fini della legge sull’usura (l. 108/1996).

La legge sull’usura prevede espressamente di considerare tutte le remunerazioni, a qualsiasi titolo, collegate all’erogazione del credito.
Questa “penale” sembrerebbe a tutti gli effetti un importo collegato, comunque, all’erogazione del credito.

Ma si tratta però di un costo solo eventuale: cioè non è certo se il cliente lo pagherà.

Se ad esempio il leasing andrà fino alla sua naturale scadenza, questo importo non verrà mai corrisposto dal cliente.

L’ordinamento italiano però sanziona anche solo la semplice promessa di interessi usurai, e non solo la sua concreta applicazione.
Facciamo un esempio: supponiamo che il mio leasing abbia un tasso di interesse del 5% annuo e che il tasso soglia antiusura sia del 6%.
Il mio contratto, astrattamente, rispetta quindi le soglie di legge.

Ma supponiamo anche che vi sia una penale pari al 2%, che se applicata provoca un innalzamento del mio tasso complessivo che diventa, per esempio, del 7%.
In questo caso, considerando anche la penale, superiamo le soglie antiusura: 7% è maggiore del limite del 6%.
Allora si verifica usura!, direte voi….

Il problema è che il tasso soglia antiusura, rilevato dalla Banca d’Italia, per come è costruito non comprende le rilevazioni statistiche legate anche alla penale: per cui, confrontiamo un tasso di interesse del nostro leasing al 7% (con la penale) con un tasso soglia antiusura che non comprende al suo interno i costi per le penali….

Negli ultimi anni, i Tribunali in Italia hanno manifestato orientamenti diametralmente opposti sul punto: alcuni danno ragione ai clienti, altri alle Banche….ma chi ha ragione?

Tutti e nessuno…..purtroppo non c’è uniformità sul punto, almeno per adesso.

Va da sé però che almeno accertare se, per effetto della penale, il tasso complessivo del nostro leasing supera le soglie di legge è una verifica fortemente consigliata, quanto meno per capire come muoversi.

Occorrerà quindi effettuare i calcoli necessari, per poi valutare se aprire una posizione o anche una trattativa con la Banca per capire se ci sono possibilità per un dialogo finalizzato quanto meno ad un miglioramento delle condizioni applicate.

Poi, chi lo desidera, può spingersi anche oltre, ovvero andando a contestare la pattuizione di tassi usurai, fermo restando che si tratta di una situazione che non offre un quadro giuridico e giurisprudenziale caratterizzato da certezza e uniformità nelle valutazioni.

estinzione anticipata, Leasing, penale, Usura

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