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La clausola di tipo “floor” nei contratti di mutuo a tasso variabile

In un contratto di mutuo a tasso variabile una clausola di tipo “floor” è una clausola che prevede un limite inferiore al di sotto del quale gli interessi da corrispondere alla banca non possono andare.

Ad esempio, in un mutuo a tasso variabile indicizzato all’Euribor, il tasso iniziale potrebbe prevedere un tasso pari all’Euribor 3 mesi in vigore alla data di stipula del rapporto (ad esempio, 0,5%) oltre uno spread di 4 punti percentuali, quindi un tasso complessivo iniziale del 4,5%, con una clausola “floor” che prevede che in ogni caso il tasso di interesse minimo da corrispondere alla Banca sia del 4%.

Tale clausola garantisce infatti che gli interessi insiti nella rata siano almeno pari al valore contenuto nella clausola “floor”, anche quando il parametro di calcolo degli interessi (in genere appunto l’Euribor), oltre all’eventuale spread, sia inferiore al valore del tasso di cui alla clausola floor.

Così operando, le Banche di fatto si assicurano una redditività minima nelle operazioni di mutuo, in previsione di un ribasso atteso dei tassi di interesse.

Tale clausola determina però un significativo squilibrio tra obblighi e diritti tra la banca e cliente.

Una parte della dottrina considera tale clausola vessatoria e la giurisprudenza è intervenuta più volte per evidenziare le condizioni che devono essere presenti nel contratto affinchè la clausola possa definirsi legittima.

In particolare, la clausola floor può essere considerata manifestamente vessatoria se non contrattualizzata e non adeguatamente pubblicizzata sotto il profilo della trasparenza.

L’applicazione di clausole floor deve quindi essere adeguatamente pubblicizzata e chiaramente rappresentata al cliente prima della stipula del contratto.

L’assenza di tali condizioni potrebbe costituire una violazione di legge con conseguente nullità relativa del mutuo e obbligo per la banca di restituire gli interessi illegittimamente addebitati al cliente.

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