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L’esdebitazione in caso di sovraindebitamento del debitore incapiente

L’esdebitazione in caso di sovraindebitamento del debitore incapiente

L’esdebitazione del debitore incapiente è una procedura a favore dei soggetti sovraindebitati che hanno ormai perso ogni patrimonio, introdotta dal Decreto “Ristori” (D.L. n. 137/2020), che ha modificato la Legge n. 3/2012 prevedendo la possibilità, per le persone e le piccole imprese che non riescono a far fronte ai propri debiti, di risolvere la situazione attraverso una procedura da presentare in Tribunale.

La procedura di esdebitazione

La procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente presuppone che il soggetto interessato non abbia alcuna utilità diretta o indiretta da offrire in pagamento ai propri creditori, nemmeno in prospettiva futura, cioè sia privo di redditi e di beni patrimoniali oppure ne goda in misura talmente limitata da non riuscire a soddisfare, nemmeno parzialmente, i propri creditori.

L’effetto esdebitativo opera come un vero e proprio beneficio di natura straordinaria collegato a due condizioni:

  • Il debitore può accedere all’esdebitazione solo una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. Non sono considerati utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.
  • Inoltre, per beneficiare di tale misura, il debitore deve anche risultare “meritevole”. Ciò vuol dire che egli non deve aver causato il proprio sovraindebitamento con dolo o con colpa grave, né deve aver compiuto alcun atto in frode ai creditori, nell’intento di non pagare quanto dovuto.

La domanda di esdebitazione

il richiedente che, assistito da un professionista, desideri accedere alla procedura di esdebitazione dovrà presentare la documentazione necessaria e inviarla a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) che predisporrà una relazione particolareggiate da allegare alla domanda da depositarsi presso il Tribunale di residenza.

La domanda di esdebitazione deve essere presentata per il tramite dell’OCC al giudice competente unitamente alla documentazione comprovante, da un lato, l’elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute; dall’altro, l’indicazione delle entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

La relazione dell’OCC deve esprimersi anche riguardo all’operato dei soggetti finanziatori che vantino un credito nei confronti del debitore, come banche e istituti finanziari. L’OCC deve attestare se, al momento della concessione del prestito, il soggetto finanziatore abbia valutato adeguatamente la capacità del debitore di far fronte a tale prestito in considerazione del suo reddito e del suo patrimonio.

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